Court declares tax litigation extinguished due to administrative act confirming case termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following an administrative act confirming the case's termination under the new procedural law. The plaintiff, Antica Privernum Srl, challenged a decision by the Tax Agency that recognized the extinction of the proceedings based on specific legislative provisions. The court upheld the extinction because the administrative body had properly documented the regular conclusion of the dispute without any pending objections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court declares a civil proceeding extinguished when the administrative authority issues a formal act confirming the regular termination of the dispute in accordance with the new legislative framework, thereby precluding further litigation on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27500/2016 R.G. proposto da: ANTICA PRIVERNUM SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato OROPALLO DOMENICO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO SEZ. STACCATA LATINAn. 2308/39/2016 e depositata il 22/04/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO