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Decreto — n. 31521/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal declaring civil litigation extinguished by legislative deadline extension. Tax authority argues for continued proceedings; court rules process ended per new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31521/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the civil litigation extinguished. The lower court found that the legislative extension of time limits for declaring the extinction of lawsuits had been met, resulting in the automatic termination of the proceedings. Consequently, the court upheld the decision that the process ended and the costs remained with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The legislative extension of time limits for declaring the extinction of lawsuits operates as a mandatory termination of the proceedings, preventing the tax authority from challenging the finality of the decision.

Parole chiave

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legislative deadline extension extinction of lawsuits tax authority appeal civil litigation termination procedural time limits arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale imprese di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26762/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro RAM COSTRUZIONI QUALITA’ SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. FERRAGINA EDOARDO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 1225/01/2022 depositata il 07/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PR