Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil lawsuit extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new tax law. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list documented the regular conclusion of the dispute, leaving no grounds for a denial of the tax authority's request. Consequently, the court upheld the decision that the process ended without a substantive judgment on the merits, shifting procedural costs accordingly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically terminated by legislative provision upon listing, the civil action is extinguished without the need for a separate judicial declaration of extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21778/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SERRA MARIA TERESA, CESARO' MARIO, quali successori SERRA MARIA TERESA CESARO' MARIOSOCIETA’ SEMPILICE, rappresentati e difesi dall’avvocato PICCIAREDDA FRANCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SARDEGNAn.167/04/2015 depositata il 28/04/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO