Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the automatic filing of a tax debt declaration by the Revenue Agency. The lower court ruled that this act, mandated by the 2022 law, signifies the regular conclusion of the dispute and the absence of any denial of the debt. Consequently, the court held that the litigation process terminated by operation of law, leaving the parties unable to continue the suit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The automatic transmission of a tax debt declaration to the court triggers the statutory extinction of the related civil proceedings, barring further litigation on the same subject matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18126/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa Dell’Avvocatura Generale Dello Stato. contro BRT SPA, MIFIN S.P.A., rappresentata e difesadall'Avv CATURANI CESARE avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.4141/ 24/ 2019 depositata il 23/10/2019. pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/11/2023 Il Presidente