Civil appeal dismissed; tax court ruling on tax debt extinction via administrative list upheld by Cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Eclisse SRL against the tax court's decision declaring the tax litigation extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into the Ministry of Revenue's list of resolved matters, pursuant to specific provisions of the 2022 law, constituted a formal termination of the proceedings. Consequently, the court upheld the judgment that the process ended without a substantive ruling on the tax debt, leaving the procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a tax dispute into the administrative list of resolved matters by the Revenue Agency constitutes a formal extinction of the judicial proceedings, terminating the litigation without a substantive decision on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30475/2022 R.G. proposto da: ECLISSE SRL, rappresentati e difesi dagli Avv. MARINI GIUSEPPE e ARTICO RICCARDO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 804/01/2022 depositata il 17/06/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO