Cassation court dismisses appeal against tax agency ruling declaring civil proceedings extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Fontanarossa SRL against a tax agency decree declaring civil proceedings extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific list under the 2022 law automatically terminated the litigation without a formal denial. The court upheld this procedural outcome, confirming that the statutory mechanism for automatic extinction was correctly applied to close the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic extinction of civil proceedings due to legislative listing does not require a formal denial, and the process terminates unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31641/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro FONTANAROSSA SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato LIBRANTI ANDREA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia SEZ.DIST. C atania n. 5249/13/2020 depositata il 05/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC