Tax appeal dismissed as taxpayer withdrew appeal, extinguishing the case under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the Revenue Agency voluntarily withdrew its request on October 4, 2023. The underlying dispute concerned whether a group of lawyers constituted an independent organization for IRAP tax purposes, a matter previously decided by lower courts. Since the appellant relinquished the litigation rights with an agreement on cost sharing, the procedural outcome was the termination of the case under Article 391 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When a party voluntarily withdraws an appeal with an agreement on litigation costs, the judgment is extinguished and the proceedings terminate without a substantive ruling on the merits.
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24160/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro TOLLIS MARIARITA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Rocco Baldassini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Sora (Fr) alla via G.
Matteotti, n. 2 con indirizzo pec avv.roccobaldassini@pec.it. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO – SEZIONE STACCATA DI LATINA n. 992/18/2 0 21 , depositata in data 17 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: Sil. Rif. IRAP 2011 1. La contribuente impugnava il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Frosinone, formatosi in relazione all’istanza di rimborso IRAP presentata in data 10 marzo 2017, con la quale, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la contribuente chiedeva la restituzione di quanto versato a titolo di IRAP nell’anno d’imposta 2011, per una somma complessiva pari a € 1.162,47.
Costei fondava l’istanza sul difetto di “autonoma organizzazione” e, dunque, sul difetto del presupposto d’imposta ai fini IRAP (art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); in particolare, la contribuente assumeva di esercitare la professione senza l'apporto di dipendenti, senza disporre di particolari beni strumentali ( fatta eccezione per quelli strettamente necessari all'esercizio della professione quali una scrivania, il computer e la stampante) e senza av valersi di una vera e propria associazione professionale costituita con gli altri legali che prestavano la loro attività nel medesimo studio.
2. La C.t.p. di Frosinone, con sentenza n. 175/02/2018, depositata in data 23 febbraio 2018, respingeva il ricorso della contribuente sul presupposto dell’esistenza di una società tra professionisti costituita con gli altri colleghi del medesimo studio.
3. Avverso la sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio.
4. Tale commissione, con sentenza n. 922 / 18/2021 , depositata in data 17 febbraio 2021, accoglieva il gravame riformando la pronuncia di prime cure.
5. Avverso la sentenza della C.t.r. delLazio, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La contribuente ha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma primo e 3, comma primo, lett. c), d.lgs. n. 446 del 1997, in una con l’art.2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc. c iv . » l’Agenzia delle Entrate lamenta l’ error in iudicand o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha negato che l’esercizio dell’attività professionale insieme con altri colleghi costituisse indice di autonoma organizzazione, requisito presupposto dell’IRAP.
2. Va premesso che, in data 4 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso proposto, con compensazione delle spese di lite e la contribuente ha accettato, in calce, la rinuncia. Pertanto, il giudizio è estinto ex art. 391 cod. proc. civ. Le spese vanno compensate per espresso accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.