Cassation court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by legislative decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found that the legislative decree explicitly terminated the proceedings upon the transmission of the case list, noting no formal objection was raised. Consequently, the court upheld the decision that the process ended by operation of law, leaving the costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative decree explicitly terminates tax proceedings upon the transmission of the case list without formal objection, the process is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19158/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LUNARDI SIMONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCCHESE TIZIANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto SEZ.DIST. V erona n. 1125/09/2019 depositata il 14/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC