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Decreto — n. 31474/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal confirming civil procedure extinction due to lack of opposition.

Numero d'incarto Decreto — n. 31474/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the civil proceedings extinct. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree documented the regular conclusion of the dispute without any formal objection. Consequently, the court upheld the extinction of the process and assigned the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The insertion of a case into the list for extinction of proceedings pursuant to the 2023 decree constitutes a regular conclusion of the dispute, rendering the process extinct unless the parties request a hearing, thereby extinguishing the obligation to advance costs.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation list of extinction costs allocation civil procedure code administrative appeal lack of opposition procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, codice di procedura civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19159/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LUNARDI SIMONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCCHESE TIZIANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Veneto SEZ.DIST. V erona n. 1124/09/2019 depositata il 14/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC