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Decreto — n. 31473/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished by law due to automatic termination of proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 31473/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the transmission of a list of cases for the declaration of extinction of lawsuits. The lower court found that the insertion of the case into this list, pursuant to specific legislative provisions, documented the regular conclusion of the dispute without any denial of the claim. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The transmission of a case list for the declaration of extinction of lawsuits automatically terminates the civil proceedings, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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extinction of lawsuits automatic termination case list transmission civil procedure law costs allocation legislative decree 2022 procedural extinction tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4357/2021 R.G. proposto da: MACRI' PIER GHERARDO, MACRI' MARIA ANTONIETTA, MACRI' CLELIA, rappresentati e difesi dall’Avv. CECCIO GIANFILIPPO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. STACCATA MESSINA n. 3386/10/2020 depositata il 24/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINT