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Decreto — n. 31472/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31472/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a procedural listing by the tax authority. The lower court ruled that the case ended under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which mandates extinction when a case is listed for closure. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive dispute had already terminated by operation of law.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax litigation is listed for closure under the new procedural framework, the process is automatically extinguished without a substantive ruling on the merits.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural listing Law 197 2022 tax authority procedure automatic case closure contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 of Law No. 197 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200 of Law No. 197 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, paragraph 3 of D.L. No. 13 of 2023
EMILIA ROMAGNA n.72/ 13/ 2020 depositata il 08/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26293/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CULLIGAN ITALIANA SPA, rappresentato e difeso dall’avvocato JACCHIA ROBERTO A.,unitamente all'avvocato TERRANOVA ANTONELLA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n.72/ 13/ 2020 depositata il 08/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PRO