Cassation court dismisses appeal against tax agency decree declaring civil proceedings extinct due to legislative time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Servola Spa against a decree declaring civil proceedings extinct. The lower court ruled that the insertion of the case into a specific legislative list automatically extinguished the litigation under Article 1 of Law No. 197/2022. Consequently, the court upheld the extinction of the case and assigned the costs to the party that had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The automatic inclusion of a case in the legislative list for extinguishing proceedings results in the immediate extinction of the litigation, barring further judicial review unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5665/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SERVOLA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PURI PAOLO, unitamente all'avvocato MULA ALBERTO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FRIULI VENEZIA GIULIA n.92/02/2020 depositata il 20/07/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR