Italian Court dismisses appeal due to withdrawal and settlement, extinguishing the tax litigation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the litigation extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal and a subsequent settlement agreement. The appellant had initially challenged a regional commission's rejection of an appeal against a tax authority's refusal to refund IRAP taxes for 2009 and 2010. Because the parties reached a transaction and the appellant renounced the case, the proceedings terminated without a substantive ruling on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002: When a party withdraws an appeal and a settlement is reached, the judgment is extinguished and the special procedural rules for tax disputes do not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSMAI RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudia Lazzeri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Bruno Buozzin. 77 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 162/4/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 10 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito .
Rilevato che: RINUNCIA AL RICORSOCon la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da Raffaele Cusmai avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma cheaveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per g li anni 2009 e 2010. Avverso lasentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorsoe successiva memoria. Considerato che: Preliminarmente va rilevato che ilricorrente, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.,ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con allegato atto di transazione, notificato all'Avvocatura Generale dello Stato in data 10 settembre 2021. A seguito della intervenuta transazione e della successiva rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
La Corte d ichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma, nella