Court remands case to public hearing to resolve factual error in tax assessment regarding open areas.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the tax assessment of open areas at a port terminal. The appellant argued that the Supreme Court erred by ignoring a prior provincial court decision classifying these areas as exempt, which was based on a factual mistake about their functional independence. Consequently, the Court ordered the case to be retried in public hearing to address the underlying factual error and correct the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a cassation judgment is based on a factual error that contradicts established lower court findings, the case must be remanded for retrial to correct the factual basis of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3480/2023 R.G. proposto da : PSA GENOVA PRA S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VENEZIA N. 11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA (SLVLVI57H67H501M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE GIROLAMO DAVIDE (DGRDVD77A24H501P) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZA diCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 31951/2022depositata il 28/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. con l’avviso di accertamento n. GE215949/2014, notificato alla Voltri Terminal Europa S.p.A.in data 27 ottobre 2014, l’Agenzia delle Entrate –Ufficio del Territorio di Genova - riclassificava la categoria catastale “E/1” proposta dalla contribuente con procedura DOCFA, in relazione alle aeree demaniali scoperte, detenute dalla società in concessione, funzionali alla movimentazione delle merci nel terminal portuale di PràVoltri (in catasto fabbricato di Genova, f. 12, p.lla 1240, sub. 2), attribuendo a tali beni la categoria “D/8”;
2. laadita Commissione tributaria provinciale di Genova accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza 1227/2/2018, accoglieva l’appello proposto dall’ufficio, premettendo in punto di fatto che sulla menzionata area insistevano dodici gru, nonché l’apparato tecnico necessario allo svolgimento dell’attività di movimentazione merci, così ritenendo che ivi si fosse «realizzato un unico ed inscindibile plesso, composto dalle aree demaniali, strumentalmente preordinato alla pratica commerciale disimpegnata dalla società concessionaria» e che le citate «aree scoperte, lungi dall’aver autonoma destinazione, assolvono alla medesima funzione commerciale dei fabbricati: sono anch’esse necessarie per l’esercizio dell’attività di movimentazione merci» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); 2.1. i giudici di appello, nel richiam are l’ art. 2 del D.M. 28/1998 (sulla rilevanza ai fini del classamento della “potenzialità reddituale”), l’ art. 5 del R.D.L. n. 652/1939 (che si riferisce alla “attitudine a produrre reddito”) el’ art. 40 d.P.R. n. 1149/1949 (che estende la funzione reddituale ad ogni parte dell’immobile) e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non possono essere classificati nella categoria “E” e, quindi, essere ritenuti esenti dal pagamento dell’ICI, gli immobili destinati ad uso commerciale, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, concludevano nel senso che «le aree cd.
“scoperte” risultano indispensabili al concessionario del bene demaniale per svolgere la propria attività imprenditoriale, reputandole idonee a «costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito»;
3. proposto ricorso per cassazione da parte della Voltri Terminal Europa S.p.A., cui resisteva l’ ufficio, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31951/2022 in data 28/10/2022 rigettava il ricorso disattendendo tutte le domande, eccezioni e difese formulate da parte contribuente; 3.1, in particolare, per quanto in questa sede rileva, i giudici di legittimità rigettavano(l’ ulteriore) eccezione di giudicato , formulata con la memoria ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ. asseritamente derivante dalla sentenza n. 895/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Genova, osservando che:
“ La sentenza n. 895/2018 non può infatti integrare alcun giudicato sull’accertamento in oggetto, risultando dirimente osservare che detta pronuncia ha avuto ad oggetto l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI per non aver ricevuto la Voltri Terminal la notifica dell’atto rettificativo della rendita catastale a seguito di procedura DOCFA proposta (non dalla società ricorrente, ma) dall’Autorità Portuale concedente (che aveva, peraltro, chiesto lavariazione di categoria catastale da “E/1” a “D/8”), citando sul punto il principio affermato da questa Corte con la pronuncia n. 807/2018, secondo cui «l’intestatario della partita catastale è anche il concessionario che, pertanto, aveva diritto alla notifica dell’atto attributivo della rendita, in quanto è rimasto estraneo alla procedura DOCFA»(così nella sentenza impugnata).
Quindi, nessuna statuizione di merito è stata resa sulla categoria catastale oggetto di causa, sicchè, a monte (e senza dover ripetere quanto sopra illustrato circa i limiti del giudicato), nessun giudicato può essere sul punto utilmente invocato”;
4. contro detta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione la PSA GENOVA PRA’ S.p.A. (già Voltri Terminal Europa S.p.A.);
5. l’ ufficio è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1. ad avviso di parte ricorrente la Corte di Cassazione avrebbe fondato detta statuizione di rigetto del ricorso su un evidente errore di fatto, ricadente su una circostanza decisiva e pacifica fra le parti, riguardante il corretto contenuto delle statuizioni rese dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova nella sentenza n. 895/1/2018, invocata dalla contribuente quale precedente avente forza di giudicato esterno relativamente al corretto inquadramento catastale delle aree scoperte di cui è anche qui causa; 1.1. secondo la società contribuente la Suprema Corte sarebbe incorsa in un erroredi fatto nel ritenere che la predetta Commissione Tributaria Provinciale non avesse reso alcuna “statuizione di merito” in ordine alla classificazione in Catasto delle aree scoperte assumendo chein tale sentenza la Commissione Tributaria Regionale si era limitata a rilevare la mancata notificazione preventiva – nei confronti della società contribuente– dell’atto con cui l ’ Agenzia delle Entrate aveva in precedenza provveduto a rettificare l’inquadramento catastale delle citate aree scoperte, con ciò annullando l’avviso di accertamento IMU che il Comune di Genova, muovendo proprio dalle risultanze di detta rettifica catastale, aveva provveduto ad emettere; 1.2. assume chela Commissione Tributaria Provinciale di Genova – per mezzo della suddetta sentenza n. 895/1/2018 – aveva innanzitutto ravvisato la necessaria riconduzione delle aree scoperte entro il gruppo catastale E, come desumibile dal fatto che aveva richiamato –“con evidente intento di adesione” – plurime pronunce di merito che, seppur al tempo non definitive, avevano visto i giudici liguri adottare siffatta consolidata conclusione; 1.3. precisa che s olamente a seguito di detto accertamento preliminare, la Commissione Tributaria Provinciale di Genova aveva, quindi,potuto rilevare l’illegittimità dell’avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Genova, in virtù dell’erroneità dell’inquadramento catastale ivi assunto come riferimento per le aree scoperte mentre l a circostanza relativa alla mancata notificazione – n ei confronti della contribuente – dell’atto con cui l’Agenzia delle Entrate aveva postulato la rettifica catastale dei cespiti di cui è causa assumeva, nella ricostruzione operata, valenza di mera argomentazione integrativa, resa quasi ad abundantiam rispetto a quanto già rilevato con riferimento al corretto inquadramento in Catasto delle aree scoperte.
T ale statuizione, pertanto, si aggiungeva – quale ulteriore riprova dell’illegittimità della liquidazione IMU effettuata dall’ente comunale – al ragionamento che aveva già condotto la CTP a classare le aree scoperte entro la categoria E/1; 1.4. assume chela Suprema Corte, condizionata da un tale errore di fatto ricadente sul corretto oggetto della decisione resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, era giunta a disconoscere la valenza di giudicato esterno della citata sentenza n. 895/1/2018, con conseguente il rigetto del ricorso per cassazione interposto dalla Voltri Terminal Europa S.p.A.e, in ultima istanza, la convalida della rettifica catastale operata dal’ Agenzia delle Entrate, evidente apparendo, quindi, la decisività dell’errore fattuale qui rilevato; 1.5. da qui la necessità di procedere alla revocazione della sentenza impugnata, dovendosi, quindi , nella fase rescissoria dichiarare nel merito l’illegittimità dell’avviso di accertamento catastale n. GE0215949/2014, in linea con quanto già delibato – con pronuncia ad oggi costituente res iudicata – dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova attraverso la sentenza n. 895/1/2018.
3. in ragione del l’ istanza della PSA GENOVA PRA’ S.p.A. (già Voltri Terminal Europa S.p.A.) finalizzata alla trattazione in pubblica udienza del presente giudizio nonché di quelli aventi R.G. nn. 18425/2015, 1148/2018, 21207/2019, 3066/2020 e 4221/20 ed attesa la rilevanza della questione di diritto afferente al giudizio in discorso riguardanteil rapporto intercorrente fra il procedimento di classamento catastale – da una parte – e l’attività di liquidazione della correlata ICI/IMU, sirende opportuna la trattazione in pubblica udienzaanche di tale procedimento, come, peraltro, già disposto per gli altri procedimenti sopra indicati;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in