Court dismisses tax agency appeal declaring tax litigation extinguished by legislative deadline extension. Tax court ruled process ended per new law. Agency appeal failed to reverse extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a tax court decision declaring the litigation extinguished. The lower court found that the legislative deadline for declaring the extinction of tax lawsuits had passed, ending the proceedings. Consequently, the court upheld the extinction and ruled that procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The legislative provision establishing a fixed deadline for declaring the extinction of tax lawsuits renders the proceedings extinguished upon expiration, barring further continuation unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18887/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SNS TUFARA SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati CIMA ANGELO WALTER, COLUCCI PIETRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n.75/ 02/ 2020 depositata il 24/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC