Cassation appeal dismissed for failure to cite contract text and lack of legal interpretation violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a tax commission decision regarding a private contract. The appellant argued the contract retained tax relevance despite a civil court revoking an injunction, but failed to include the contract text in the cassation petition. The court dismissed the appeal because the appellant did not demonstrate a violation of legal interpretation rules, merely disputing the merit court's choice among valid interpretations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1362 et seq. c.c.: A cassation appeal challenging a contract's tax characterization must cite the full text of the agreement and prove a violation of legal interpretation rules, not merely assert a different reading.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.17716/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DAL BEN NERVINO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 251/2016 depositata il 19/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023dal Consigliere FABIO DI PISA; udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 251/27/2016, depositata il 19 gennaio 201 6 , la Commissione T ributaria R egionale della Lombardia rigettava l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado cheaveva accolto l’ impugnazion e proposta da Nervino Dal Ben avversoun avviso di liquidazione emesso a tassazione di un decreto ingiuntivo recante enunciazione di scrittura privata non registrata. 1.1. Secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata il giudice del gravame rilevava che a definizione del giudizio, introdotto in opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice civile aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e, al contempo, dichiarato la cessazione, tra le parti, della materia del contendere, così che la scrittura privata inter partes sottoposta a tassazione per enunciazione doveva considerarsi priva di effetti, tant’è che non si era verificato alcun trasferimento di quote ivi previsto.
2. L’ Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo. 2.1. Il contribuente è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'Agenzia delle Entrate denunzia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 131 del 1986, art. 22, in relazione alla tariffa allegata, parte prima, art. 9, deducendo, in sintesi, che, - revocato il decreto ingiuntivo (già) sottoposto a tassazione e, così, ridotta la pretesa impositiva dietro tassazione dell'atto in misura fissa, - ciò non di meno assumeva autonoma rilevanza, a fini impositivi, la scrittura privata oggetto di enunciazione, atto, questo, che doveva considerarsi a contenuto patrimoniale (art. 9, cit.) in quanto era volto a «risolvere e definire i diversi rapporti» intercorsi, e «ad ottenere la liquidazione delle somme risultanti a credito», e che non era stato inciso dalla pronuncia del giudice civileche, difatti, non ne aveva dichiarato «l'invalidità/inesistenza».
2. Il ricorso deve essere respinto ritenendo il Collegio di doversi conformare a quanto affermato, con ordinanza n. 26557 del 9 settembre 2022, da questa Corte che, nell’ affrontare identica problematica in tema di imposta di registro relativa alla medesima scrittura oggetto di causa nel giudizio promosso dalle coobbligate signore Antonia Cavaiani e Maria Ida Cavaiani , ha confermato la pronunzia diannullamento dell'avviso. 2.1. Occorre osservare che la Commissione Tributaria Regionale, nel confermaresul punto la decisione dei giudici di primo grado, a parte l’ improprio riferimento al fatto che, a seguito del raggiunto accordo tra le parti e della revoca del decreto ingiuntivo,la scrittura de qua doveva“considerarsi inesistente dall'origine”, valutato il tenore della stessa, ha rilevato che tale scrittura era,comunque, improduttiva di effetti, tant ’ è che le pretese cedenti Cavaiani risultavano ancora in possesso delle azioni e delle quote delle società menzionate nella scrittura. 2.2.
Orbenel’ ufficio, nel prospettare che la scrittura privata oggetto di enunciazione, doveva considerarsi a contenuto patrimoniale (art. 9, cit.) in quanto era volta a «risolvere e definire i diversi rapporti» intercorsi, e «ad ottenere la liquidazione delle somme risultanti a credito» pone una questione di interpretazione della scrittura. E, nel censurare il criterio legale di tassazione, così, adottato, finisce per prospettare un piùesteso contenuto della scrittura privata oggetto di enunciazione, atal fine riportando, tuttavia solamente stralci della convenzione che, in tesi, era volta, come sopra detto,a «risolvere e definire i diversi rapporti» intercorsi con le società So.ce.ba.
S.p.a. e Claudia S.r.l., e «ad ottenere la liquidazione delle somme risultanti a credito». 2.3. Come precisato in seno alla citata pronunzia n. 26557 / 2022 «come ripetutamente rilevato dalla Corte di Cassazione se l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, ciò non di meno un siffatto accertamento è censurabile in sede di legittimità nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., con la conseguenza che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioniil giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali, non potendosi risolvere la censura in questione nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (v.
Cass., 9 aprile 2021, n. 9461; Cass., 16 gennaio 2019, n. 873; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136)». 2.4. Risulta, invero, che l’ ufficio con l’ odierno ricorso ha omessodi riportare il testo della convenzione contrattuale di cui si discute, come il principio di autosufficienza del ricorso le avrebbe, invece , imposto di fare. Va,infatti, ribadito che, qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative cfr.
Cass., 8 marzo 2019, n. 6735; Cass., 22 luglio 2016, n. 15253; Cass., 15 novembre 2013, n. 25728; Cass., 11 luglio 2007, n. 15489. Ma le censure si appalesano prive di fondamento anche in ragione del fattol'interpretazione è attività devoluta al giudice del merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 11254/2018), come sostanzialmente avvenuto nella specie.
3. Stante l'infondatezza delle censure dedotte, dunque, il ricorso deve essere rigettato. 3.1. Nulla in ordine alle spese stante la mancata costituzione di parte intimata.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 5 ottobre2023 Il Consigliere rela