Italian court declares tax litigation extinguished due to administrative list insertion under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished after the tax authority inserted the case into a specific administrative list. The plaintiff argued for the continuation of proceedings, but the court found the insertion under the new law automatically terminated the process. Consequently, the appeal was dismissed as the legal basis for the lawsuit no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The insertion of a case into the administrative list for extinguishing tax judgments automatically terminates the litigation, barring further appeals unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18993/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro LACONI NATALINA, ARGIOLAS ATTILIO, ARGIOLAS FRANCESCA, ARGIOLAS SIMONE, ARCA COSTRUZIONI SRL, rappresentati e difesi dall’Avv. LAI GIUSEPPE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SARDEGNA n. 102/05/2020 depositata il 05/03/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P