Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law regarding declaration deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new law. The plaintiff argued for a review of the tax assessment, but the court found that the procedural requirements for declaring the extinction of the case had been met. Consequently, the court ruled that the legal process ended without a substantive judgment on the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of proceedings for tax disputes occurs automatically upon the transmission of the list of declarations, terminating the case without the need for a specific judicial order.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5490/2021 R.G. proposto da : BONOMI METALLI SPA A SOCIO UNICO, ST MAISTO ASSOCIATI, rappresentati e difesidagli avvocati MAISTO GUGLIELMO, TOCCACELI MICHELE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARIDA n.2331/ 26/ 2020 depositata il 16/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P