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Ordinanza Interlocutoria — n. 31396/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands case to public hearing due to new Section Unites ruling on bankruptcy tax liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31396/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione issued an interlocutory order remanding the case to a public hearing rather than deciding the merits. The tax agency appealed a lower court ruling that annulled a tax assessment against a bankrupt individual and his bankruptcy trustee. The court determined that specific legal questions regarding the tax authority's knowledge of the bankruptcy status require fresh examination following a recent decision by the Section Unites.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; Art. 35 D.P.R. 26/10/1972 n. 633; Art. 112 c.p.c.; Art. 19 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 42, 43, 44, 48 Legge Fallimentare; Art. 32 D.P.R. 20/09/1973 n. 600: When a case involves issues beyond those resolved by the Section Unites regarding the capacity of a bankrupt individual to be subject to tax assessments, the case must be heard in public session.

Parole chiave

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bankruptcy tax liability Section Unites remand public hearing requirement tax assessment nullity bankruptcy trustee capacity sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con ilprimo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entrate, denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.P.R.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.per pronuncia ultra petita.
Art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere la curatela impugnato solo la cartella di pagamento e non l’avviso di accertamento Cons.
Artt. 42, 43, 44, e 48 legge fall.
Art. 32 d.P.R. 20 settembre 1973, n. 600
civ., la violazione dell’ art. 32 d.P.R.20 settembre 1973, n.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.per pronuncia ultra petita.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, ordinanza n. 25373 del 2022
Sezioni Unite, sentenza n. 11287 del 2023
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28364/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende, -ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA PUZELLA TRASPORTI DI SALVATORE PUZELLA C., S.N.C.E DEL SOCIO P UZELLA SALVATORE , in persona del Curatore Andrea Feo,elettivamente domiciliato in Roma Via Panama 74, presso lo studio dell’avvocato Carlo Colapinto che l a rappresenta e difende, -controricorrente e ricorrente incidentale – e nei confronti di IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO CARTELLA PAGAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 PUZELLA SALVATORE, in proprio, –intimato– EQUITALIASUD S.p.A. –intimata– avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Campania n. 3976/2015 depositatail 04/05/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere Rosanna Angarano Ritenuto che:

1. Salvatore Puzella, socio della Puzella Trasporti di Salvatore Puzella Co. s.n.c.– già dichiarato fallito , unitamente a quest’ultima , con sentenza del Tribunale di Beneventon. 59 del 1994 – impugnava, in proprio, innanzi alla C.t.p. di Benevento, l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, era stato recuperato a tassazione, ai fini Irpef , un maggior reddito in ragione di operazioni bancarie ritenute non giustificate, operate sul suo conto corrente personale. Il curatore di entrambi i fallimenti –al quale non era stato notificato l’avviso di accertamentoemesso, in costanza di procedura , per redditi successivi alla dichiarazione di fallimento – impugnava autonomamente la cartella esattoriale emessa a titolo di iscrizione provvisoria ex art. 15 d .P.R. 29 settembre 1972, n. 602 che, invece, era stata notificata alla curatela.

2. La C.t.p., previa riunione dei due giudizi, dichiarava nullol’avviso di accertamento e la consequenzialecartella di pagamento.

3. La C.t.r. rigettavacon la sentenza in epigrafe rigettava l’appello frapposto dall’Ufficio.

4. Avverso detta ultima ricorre in via principale l’Agenzia delle entrate sia nei confronti d el la curat ela che nei confronti del socio Cons. est. Rosanna Angarano 3 Salavtore Puzella in proprio; il ricorso è stato notificato anche all’Equitalia Sud. La Curatela si è difesa a mezzo controricorso ed ha propo sto contestualmente,nei confronti della sola Agenzia delle entrate, ricorso incidentale tardivo condizionato. Salvatore Puzella e la società di riscossione non hanno svolto attività difensiva. L’Agenzia ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.

5. Con ordinanza interlocutoria n. 7561 del 2023 questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione della questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 25373 del 2022. Considerato che:

1. Con ilprimo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entrate, denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante che l’Agenzia delle entrate non fosse a conoscenza della dichiarazione di fallimento 2. Con ilsecondo motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.per pronuncia ultra petita. Deduce che la C.t.r., annullando l’avviso di accertamento, senza esaminare i vizi di merito dedotti ma affermando la perdita della capacità processuale del fallito, aveva travalicato i limiti della domanda.

3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere la curatela impugnato solo la cartella di pagamento e non l’avviso di accertamento Cons. est. Rosanna Angarano 4 prodromico, che, pertanto , era divenuto definitivo, non essendo stata la cartella impugnata per vizi propri.

4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civviolazione degli artt. 42,43,44, e 48 legge fall. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto «inefficace» la notificazione dell’avviso di accertamento alla parte contribuente, ritenuta priva di capacità processuale, nonostante l’inerzia del curatore che aveva omesso di comunicare il fallimento sebbene il fallito mantenga la propria capacità processuale il fallito sia destinatario di atti impositivi.

5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 42 e 44 legge fall. per avere la CTR escluso che in presenza di fallimento la parte possa svolgere attività personale.

6. Con il sesto motivo denuncia, in relazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’ art. 32 d.P.R.20 settembre 1973, n. 600. Censura la sentenza impugnata per avere onerato l’Ufficio della prova di quanto accertato mentre in caso di accertamenti bancari scaturenti da indagini finanziarie è il contribuente a dover dimostrare la mancata evasione d’imposta.

7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato la Curatela lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, per avere l’Agenzia delle entrate ampliato il thema decidendum con eccezioni non sollevate nel corso del giudizio di primo grado (relativamente alla mancata conoscenza dello stato di fallito del Puzzella imputando tale ignoranza ad una omissione del curatore).

8. Il Collegio ritiene che il giudizio, in ragione della particolarità della fattispecie, caratterizzata dal fatto che l’atto impositivo è stato Cons. est. Rosanna Angarano 5 emesso nei confronti del socio fallito per l’attività svolta da quest’ultimo in costanza di fallimento,involge questioni (ulteriori rispetto a quanto deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza 11287 del 2023 resa nel giudizio di cui alla precedente ordinanza interlocutoria) che rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la