Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 31394/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax judgment extinction due to procedural time limits. The court rules that the lower court correctly declared the proceedings extinct. The appeal is rejected because the statutory deadline for challenging the extinction has passed. The court upholds the finality of the extinction decision. The judgment confirms the procedural bar against reopening the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 31394/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Antonio Torrisi against the extinction of his tax litigation. The lower court declared the proceedings extinct under Article 198 of Law No. 197/2022 after the Agency of Revenue transmitted the list of closed cases. The court rejected the appeal because the statutory period to challenge the extinction had expired, rendering the request inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of proceedings declared by the lower court is final and binding; any challenge to the extinction must be filed within the specific statutory deadline, otherwise the decision becomes res judicata and cannot be reviewed.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural extinction tax litigation statutory deadline res judicata appeal inadmissibility Law 197/2022 Corte di Cassazione tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22568/2020 R.G. proposto da : TORRISI ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PATERNO' RADDUSA PIETRO,unitamente all'avvocato FINOCCHIARO PIERGIORGIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.6984/05/2019 depositata il 28/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROC