Cassation court dismisses appeal against tax authority's declaration of case extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Agenzia delle Entrate against a lower court's declaration of case extinction. The lower court ruled that the tax dispute was extinguished because the required administrative steps were completed within the statutory timeframe set by the 2022 law. The Cassation court upheld this decision, confirming that the procedural requirements for extinction were met and no further action was warranted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court declares that a tax litigation case is extinguished when the administrative procedures for its termination are completed within the prescribed time limits, thereby barring further judicial intervention.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12118/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro VINCENTI NICOLO’, rappresentato e difeso dall’Avv. SCARDACI DI GRAZIA FRANCESCO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 416/13/2019 depositata il 25/01/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR