Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following a decree by the Regional Court of Emilia-Romagna. The lower court ruled that the litigation terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022, which governs the extinction of proceedings upon the transmission of a list of cases. Consequently, the Court upheld this procedural outcome, confirming that no further action is required unless parties specifically request a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200, della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the transmission of the list of cases for the declaration of extinction of litigation, without the need for a specific judicial order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29544/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa Dell’Avvocatura Generale Dello Stato. contro SUB SEA OIL SERVICE SRL, rappresenta e difesa dall’Avv.MERONE ANIELLO unitamente all'Avv.GIORGETTA ALESSANDRO avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n.508/ 4/ 2020 depositata il 14/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 08/11/2023 Il Presidente