Court declares tax litigation extinguished due to automatic dismissal following administrative listing under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the administrative body listed the case for automatic dismissal under the new procedural law. The plaintiff argued for a hearing, but the court found the listing under Article 1, Section 198 of Law 197/2022 sufficient to terminate the proceedings without further action. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a tax legitimacy case in the prescribed administrative schedule automatically extinguishes the proceedings without the need for a judicial ruling, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8976/2020 R.G. proposto da : FIN.CO.GE.RO SPA, rappresentatae difesa dall'avvocato CACOPARDO SERGIO ANTONIO MARIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIAe AGENZIA ENTRATE DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.4946/05/2019 depositata il 05/08/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC