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Decreto — n. 31380/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31380/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling based on new procedural statutes. The tax authority argued that the case was definitively resolved and no longer required judicial intervention. The court upheld this position, ruling that the process terminated automatically without the need for further action.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the automatic termination registry, the proceedings extinguish by operation of law unless parties request a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination registry procedural law 2022 tax authority appeal judicial process closure contenzioso tributario arretrati d'imposta procedimento antisovvenzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29542/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa Dell’Avvocatura Generale Dello Stato. contro SUB SEA OIL SERVICE SRL,rappresenta e difesa d a ll’ Avv. MERONE ANIELLO unitamente all'Avv.GIORGETTA ALESSANDRO avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. EMILIA - ROMAGNA n.509/ 4/ 2020 depositata il 14/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 08/11/2023 Il Presidente