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Ordinanza Interlocutoria — n. 31369/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding tax refund after urban planning instrument annulment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31369/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a public hearing for further examination. The appellant argued that the annulment of a municipal urban planning instrument automatically established the land's buildability, entitling him to a tax refund for overpaid IMU and ICI. The court recognized the significant legal issue regarding the fiscal impact of administrative annulments versus mere potential buildability, necessitating a full public trial to resolve the conflicting interpretations.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1, commi 164 e 165, legge 296/2006; When a fiscal dispute hinges on the precise definition of buildability following the annulment of an urban planning instrument, the court must determine if the matter requires a full public hearing to establish the correct legal principles before a final decision.

Parole chiave

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urban planning annulment tax refund entitlement buildability definition IMU and ICI taxes public hearing remand fiscal impact assessment administrative law intersection cambiamento di destinazione di zona edificabile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
con unico motivo si denuncia, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 1, commi 164 e 165, legge n. 296/2006
Art. 2033 cod. civ.
D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248
D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248
D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504
Art. 59, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 446/1997
ad avviso di parte ricorrente non occorreva indagare circa l’ effettiva portata della nozione tributaria di area edificabile né di valutare la sussistenza di un diritto al rimborso (come nel caso, completamente differente previsto e disciplinato dall’art. 59, comma 1, lett.
art. 2033 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Consiglio di Stato, Sez. 4^, 28 giugno 2016 n. 2921
T.A.R. per la Lombardia, 27 febbraio 2015 n. 576
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, 1274/12/2019
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17645/2021 R.G. proposto da : CUNEO WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati UGOCCIONI TIZIANO (GCCTZN59A23G479W), BRIGANDI' JOSEPH FRANCESCO GIACOMO (BRGJPH78C09F205V) -ricorrente- contro SAN MARCO SPA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ENTI LOCALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 12, presso lo studio dell’avvocato GIGLIO ANTONELLA (GGLNNL58P45L682T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARIGO' LUCA (RGALCU67H26F257J) -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI SEGRATE, elettivamente domiciliato in SEGRATE (DOM.

DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato PRECETTI MASSIMILIANO (PRCMSM69P01F205H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 3020/2020 depositata il 17/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023dal Consigliere FABIO DI PISA RITENUTO CHE 1. la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n. 3020/15/2020 depositata in data 17 dicembre 2020 e non notificata, in controversia su impugnazione di diniego di rimborso dell'IMU relativa all'anno 2012 a seguito dell'annullamento delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale il 15 luglio 2011 n. 36 ed il 14 febbraio 2012 n. 11, rispettivamente per l'adozione e l'approvazione del Piano di Governo del Territorio [strumento essenziale della pianificazione urbanistica a livello comunale, ai sensi degli artt. 6 ss. della Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 ("Legge per il governo del territorio"), in sostituzione del Piano Regolatore Generale di cui agli artt. 7 ss. della Legge 17 agosto 1942 n. 1142 ("Legge urbanistica")], con sentenza depositata dal T.A.R. per la Lombardia il 27 febbraio 2015 n. 576, confermata con sentenza depositata dal Consiglio di Stato, Sez. 4^, il 28 giugno 2016 n. 2921, in relazione alla proprietà di un terreno sito nel territorio comunale, esteso mq. 25.020 e compreso tra le aree di trasformazione urbanistica del predetto Piano di Governo del Territorio (in particolare nell'ambito di trasformazione TR2), rigettava l'appello proposto dal contribuente Walter Cuneo nei confronti del Comune di Segrate (BA) e la "SAN MARCO S.p.A.", quest'ultima nella qualità di concessionaria del servizio di gestione delle entrate tributarie per il Comune di Segrate (MI), avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 1274/12/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 1.1. i giudici di appello hanno confermato la decisione di primo grado sul presupposto che l’ edificabilità andava valutata in relazione alle mere potenzialità edificatorie dell’ area;

2. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione Walter Cuneo affidato ad un unico motivo;

3. il Comune di Segrate (BA) e la "SAN MARCO S.p.A." resistono con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. con unico motivo si denuncia, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 164 e 165, legge n. 296/2006, 2033 cod. civ., 11- quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e 5, comma 5, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'annullamento dello strumento urbanistico da parte del giudice amministrativo non escludesse, ab origine,l'edificabilità del terreno in questione, con la conseguenza che la rideterminazione in minusdel valore imponibile ai fini dell'ICI e dell'IMU giustificasse la rimborsabilità, ex art. 2033 cod. civ., dell'eccedenza indebitamente versata a tale titolo nell’ anno 2012; 1.2. ad avviso di parte ricorrente non occorreva indagare circa l’ effettiva portata della nozione tributaria di area edificabile né di valutare la sussistenza di un diritto al rimborso (come nel caso, completamente differente previsto e disciplinato dall’art. 59, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 446/1997) ma piuttosto applicare i principi generali in tema di rimborso di imposte non dovute;

2. attesa la rilevanza nomofilattica della questione di diritto afferente l’ incidenza, a fini fiscali, dell’annullamento delle delibere di adozione dello strumento urbanistico generale ed il diritto al rimborso delle somme versate durante la vigenza degli strumenti urbanistici a titolo di ICI ed IMU appare opportuna la trattazione in pubblica udienza

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 28 settembre 2023 Il Presidente (Giacomo Maria Stalla)