Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 31366/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands tax appeal to public hearing due to lack of res judicata and apparent reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31366/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional commission decision that had upheld a taxpayer's claim regarding land classification. The court found no evidence of res judicata because the underlying classification judgment was still subject to cassation proceedings, and the lower court's reasoning appeared to ignore the financial administration's arguments. Consequently, the case was not dismissed but remanded for public hearing to address the substantive legal issues regarding land categorization and tax liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 69 D.Lgs. 546/1992: A cassation appeal based on lack of res judicata fails if the prior judgment remains subject to further review, and a remand for public hearing is warranted when the lower court's reasoning is merely apparent and fails to address opposing arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal cassation res judicata requirement land classification dispute apparent reasoning defect remand public hearing ICI tax liability demanial area status attribuzione a una zona

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n.
Art. 115 c.p.c.
civ., nullità della sentenza ex art. 115 cod.
Art. 2909 c.c.
Art. 69 D.Lgs. 546/1992
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
civ, nullità della sentenza ex art. 132, comma secondo n.4 cod.
Art. 36 D.Lgs. 546/1992
con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n.
art. 115 cod. proc. civ
civ., nullità della sentenza ex art. 115 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. proc. R.G. n. 18425/2015
Ordinanza interlocutoria n. 24326/2019
18425/2015) la quale, con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019 aveva disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3066/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PSA GENOVA PRA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato DE GIROLAMO DAVIDE (DGRDVD77A24H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVINI LIVIA (SLVLVI57H67H501M) - controricorrente- nonchè contro COMUNE DI GENOVA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n. 736/2019 depositata il 12/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023dal Consigliere FABIO DI PISA RILEVATO CHE 1. l'Agenzia delle Entrate ricorre, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza n. 736/03/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in controversia riguardante l'impugnazione di un avviso di accertamento per ICI, relativo all’ anno di imposta 2011 emesso dal Comune di Genova nei confronti della Voltri Terminal Europa S.p.A. quale concessionaria di una area demaniale, dalla stessa impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova;

2. la Commissione Tributaria Regionale, con la menzionata sentenza aveva accolto l'appello della società contribuente e rigettato l’ appello incidentale proposto dall’ Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata l’ eccezione della società relativa al giudicato formatosi in ordine alla classificazione dell’ area in questione in categoria E/1;

3. la PSA GENOVA PRA’ S.p.A. (già Voltri Terminal Europa S.p.A.) resiste con controricorso riproponendo tutte le ulteriori eccezioni e difese ritenute assorbite dai giudici di appello; 3.1. la PSA GENOVA PRA’ S.p.A. ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza ex art. 115 cod. proc. civ. nonché ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod., civ. e 69 d.lgs. 546/1992; 1.1. viene rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale non sussisteva agli atti alcuna prova idonea a suffragare la sussistenza di un giudicato, a nulla rilevando l’ annotazione operata dall’ Agenzia del Territorio, adempimento imposto dalla normativa vigente e che per contro risultava che la sentenza richiamata (la n. 381/1/2015) era stata impugnata dal Comune di Genova dinanzi alla Corte di Cassazione (proc.

R.G. n. 18425/2015) la quale, con ordinanza interlocutoria n. 24326/2019 aveva disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio);

2. con il secondo motivo si deduce, exart. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ, nullità della sentenza ex art. 132, comma secondo n.4 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 546/1992; 2.1. si osserva che la motivazione era da ritenere meramente apparente non comprendendosi le ragioni dell’ iter logico posto a base della decisione e risultando che i giudici di appello sembravano avere fatte proprie le ragioni della contribuente senza in alcun modo esaminare le eccezioni formulate dall’ amministrazione finanziaria;

3. valutata l’ istanza della PSA GENOVA PRA’ S.p.A. finalizzata alla trattazione in pubblica udienza del presente giudizio nonché di quelli aventi R.G. nn. 18425/2015, 1148/2018, 21207/2019, 4221/2020 e 3480/2023 ed attesa la rilevanza della questione di diritto afferente al giudizio in discorso riguardante il corretto classamento dei beni in questione ed il rapporto intercorrente fra il procedimento di classamento catastale – da una parte – e l’attività di liquidazione della correlata ICI/IMU, si rende opportuna la trattazione in pubblica udienza;

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 28 settembre 2023 Il Presidente (Giacomo Maria Stalla)