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Decreto — n. 31353/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new legislative decree provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 31353/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a legislative decree establishing automatic termination rules for specific cases. The lower court ruled that the absence of a formal denial of the tax authority's request meant the dispute was definitively resolved under the new law. Consequently, the Supreme Court upheld the decision, confirming that the process ended without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200, d.l. n. 13/2023; The legislative decree provides for the automatic extinction of proceedings when the administrative authority's request for termination is not formally denied, thereby concluding the litigation without a substantive ruling.

Parole chiave

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automatic extinction of proceedings legislative decree termination administrative request denial civil procedure exhaustion tax litigation closure contenzioso tributario lite in materia di tariffa procedura di tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200, d.l. n. 13/2023
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18706/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SNS TUFARA SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati COLUCCI PIETRO, CIMA ANGELO WALTER avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n.45/ 02/ 2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCES