Italian Supreme Court dismisses appeal against tax authority's declaration of lawsuit extinction due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Pittarello S.p.A. against the Agenzia delle Entrate's declaration that the tax litigation had extinguished. The lower court ruled that the procedural timeline for declaring the extinction of the lawsuit had expired, as no request to fix a hearing was made within the statutory period. Consequently, the Supreme Court upheld the decision, confirming that the process ended by operation of law due to the lapse of the specific time limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of a civil proceeding due to the expiration of the time limit for requesting a hearing renders the process definitively ended, and the opposing party's appeal against this declaration is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29444/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa Dell’Avvocatura Generale Dello Stato. contro PITTARELLO S.P.A., rappresenta e difesa dall’Avv. COEN STEFANO unitamente agli Avvocati DI FRANCO FRANCESCO eDRUDA DAVIDE avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG.VENETO n.120/7/2020 depositata il 10/02/2020,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 08/11/2023 Il Presidente