Court declares civil procedure extinguished due to automatic termination of litigation under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a request by the Revenue Agency against Cotrapa 2000. The lower court ruled that the litigation terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 after the Agency transmitted the case list. Consequently, the court dismissed the appeal, noting that procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198; Art. 1, comma 200, Law No. 197/2022: The transmission of the case list by the tax authority to the court list automatically extinguishes the litigation, barring further proceedings unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30973/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro COTRAPA 2000 COOPERATIVA S.A.C., rappresentata e difesa dall’avvocato ESCALAR GABRIELE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n.2272/ 04/ 2020 depositata il 06/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC