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Ordinanza Interlocutoria — n. 31319/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings to allow declaration of tax benefit extinguishment under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31319/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute between the Customs Agency and Soninvest SRL regarding vegetable oil excise duties. The agency argued that a circular was not binding, while the company claimed actual consumption entitled them to a tax reduction. The court granted the suspension request to evaluate the possibility of extinguishing the proceedings via decree under the new law.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022; The court may suspend proceedings to assess the applicability of a decree for extinguishing the process when a specific tax benefit definition is imminent.

Parole chiave

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Italian tax law excise duty suspension tax benefit extinguishment Customs Agency dispute vegetable oil consumption grassi procedimento antisovvenzioni esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022
Nelle more del giudizio la controricorrente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022, e, nell’imminenza dell’adunanza, documentazione relativa alla definizione agevolata di cui alla medesima legge.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2486/2020 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Soninvest srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Giovannelli con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo studio Grez Associati srl; –controricorrente – Oggetto: accise -agevolazioni avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 3436/25/19, depositata il 9 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2023 dal Consigliere Enrico Manzon; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile , che non si oppone all'istanza di sospensione; udito l'avv. Laura Paolucciper la ricorrente ; Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, respingeva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 193/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che aveva accolto il ricorso proposto da Soninvest srl contro l’avviso di pagamento e l'atto di irrogazione di sanzioni per mancato pagamento di accisa su consumi di olio vegetale in un impianto per la produzione dell'energia elettrica.

La CTR osservava in particolare che non poteva considerarsi fondata la pretesa erariale, non essendo vincolante la previsione della circolare n. 42337 dell'Ente impositore in ordine al parametro di consumo standard di detto olio combustibile ai fini dell'agevolazione fiscale de qua, in assenza di norme cogenti al riguardo e dovendosi quindi ritenere invece fondate le controdeduzioni in fatto della società contribuente sul consumo effettivo del prodotto soggetto ad accisa e conseguentemente spettante detta agevolazione. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo cinque motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente. Nelle more del giudizio la controricorrente ha depositato istanza di sospensione ex art. 1, commi 186 ss., legge 197/2022, e, nell’imminenza dell’adunanza, documentazione relativa alla definizione agevolata di cui alla medesima legge. Considerato che: va accolta l’istanza della controricorrente, al fine di valutare la possibilità di dichiarare l’estinzione del processo per decreto, ai sensi della citata legge. PQM La Corte rinv