Italian Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination upon listing in the closure registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the lower court listed the case in the closure registry. The State argued that this procedural step, mandated by the 2022 law, signifies the regular conclusion of the dispute without a formal denial. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a tax case in the closure registry automatically extinguishes the proceedings, barring further action unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25112/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro FERRARI DONATO, FERRARI MARIANO, rappresentati e difesi dagli Avv. PIVA GIUSEPPE, BEGHIN MAUTO e CARRARO AVENTI GIUSEPPE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. DI II GRADO TRENTO n. 40/02/2020 depositata il 22/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR