Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law after listing in registry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination provisions of the new law. The lower court ruled that the case was definitively closed because the dispute was listed in the registry, indicating no pending denial of the tax authority's action. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying legal controversy no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; The listing of a tax dispute in the registry of extinguished proceedings automatically terminates the legal action without the need for a specific judicial declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23278/2020 R.G. proposto da DURANTE MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato MANGIA FABRIZIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia n. 3906/ 24/ 2019 depositata il 31/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR