Civil procedure: Court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new legislative provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling on an administrative tax decree. The plaintiff argued for the continuation of proceedings, while the defendant relied on new legislative rules regarding the automatic termination of litigation. The supreme court upheld the decision, ruling that the specific statutory conditions for extinction were met, thereby ending the case without a merits judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative provision mandates the automatic extinction of a civil procedure upon the transmission of specific documents, the court must declare the process extinguished and assign costs to the party who advanced them, barring further action unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20201/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . contro GP EDIL SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato SAMMARTINO SALVATORE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.7064/ 09/ 2019 depositata il 03/12/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCES