Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural listing under new tax law extension rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil lawsuit between the Revenue Agency and the Midolini heirs extinguished following a specific administrative listing. The lower court ruled that the case was formally concluded under Article 1 of Law No. 197/2022, which mandates the automatic extinction of proceedings upon their inclusion in a designated list. Consequently, the Supreme Court upheld this decision, confirming that the procedural mechanism triggered by the new legislation rendered the litigation void without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a civil proceeding is included in the statutory list for the reduction of litigation times, the process is automatically extinguished unless the parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28181/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro MIDOLINI GLORIAe MIDOLINI SILVANA (in qualità di eredi di MIDOLINI LINO ) , rappresentate e difese dall’avvocato LUCISANO CLAUDIO unitamente agli avvocati SERASIN SARA e STEVANATO DARIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Friuli Venezia Giulia n. 19/ 01/ 2020 depositata il 03/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCE