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Decreto — n. 31280/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new law regarding declaration of extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 31280/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the automatic termination of proceedings mandated by the new law. The lower court found that the insertion of the case into a specific list documented the regular definition of the dispute, thereby satisfying the statutory conditions for extinction. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying procedural basis for the lawsuit no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is automatically included in the list of extinguished proceedings under the new law, the litigation is deemed terminated and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic termination proceedings declaration of extinction list of extinguished cases procedural dismissal appeal procedura accelerata durata ragionevole del procedimento ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
9262/02/2019 depositata il 10/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24850/2020 R.G. proposto da VECCHIA SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avvocato VECCHIA SALVATORE contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO - UFFICIO CONTROLLI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania SEZ.DIST. S alerno n. 9262/02/2019 depositata il 10/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO I