Civil court declares lawsuit extinguished due to procedural time limits under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lawsuit between the Revenue Agency and a cooperative company extinguished. The lower court ruled that the case ended because the statutory time limits for declaring the extinction of proceedings had been met, as evidenced by the transmission of the case list. Consequently, the court dismissed the appeal, noting that the procedural outcome was automatic under the specific articles of the new tax law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court declares the lawsuit extinguished when the statutory time limits for declaring the extinction of proceedings are met, thereby terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17075/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro PRIMO MAGGIO 85 - SOC COOP, rappresentata e difesa dagli Avv. MANZI ANDREA e GLENDI CESARE FEDERICO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA n. 1231/02/2019 depositata il 18/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR