Cassation court dismisses appeal as inadmissible for introducing new legal arguments not raised in lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the appellant introduced entirely new legal arguments regarding the nullity of a payment order. The lower court had already ruled on the interruption of prescription based on the tax debt's admission to the bankruptcy estate, a point not contested by the appellant. Since these new issues were not raised in previous proceedings, the court rejected the appeal without examining the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it introduces new legal arguments or questions not raised in the lower courts, as this violates the principle of contradiction and procedural economy.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29215-2022, proposto da: ANDREA FILIPPOZZI (C.F. FLPNDR72L14L364A), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. DOMENICO DAL BOSCO (ddalbosco@pec.studiolegaleetributario.com) , presso il quale è elett.te dom.to; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 769/02/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 09/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad ANDREA FILIPPOZZI una intimazione di pagamento conseguente alla precedente notifica di una cartella di pagamento con cui l’Ufficio aveva provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2004; che il contribuente impugnò detta intimazione innanzi alla C.T.P. di Verona che, con sentenza n. 180/2019, accolse parzialmente il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. del Veneto la quale, con sentenza n. 769/2022, depositata il 09/06/2022, accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come erroneamente la C.T.P. avesse dichiarato prescritto il diritto dell’Ufficio alla riscossione delle sanzioni, considerato che la domanda di ammissione al passivo per le obbligazioni tributarie sottese alle riprese predette aveva avuto l’effetto di interrompere la prescrizione anche per le sanzioni, considerato il carattere accessorio di queste ultime rispetto all’obbligazione tributaria principale; che avverso tale decisione ANDREA FILIPPOZZI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ;
Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione o falsa applicazione dell’art. 137 c.p.c. e dell’art. 60, lett. b-bis dpr 602/73 in relazione all’asserita notifica della cartella di pagamento del 16.10.2008” (cfr. ricorso p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che la domanda di ammissione al passivo della ditta individuale del FILIPPOZZI , proposta dalla AGENZIA avuto riguardo alla cartella di pagamento sottesa alle sanzioni per cui è causa, abbia avuto l’effetto di interrompere il decorso del termine di prescrizione anche relativamente a queste ultime, senza tuttavia considerare che la notifica di detta cartella era affetta da nullità o inesistenza; che il motivo è inammissibile; che esso, infatti, oltre ad introdurre argomentazioni e questioni giuridiche del tutto nuove, di cui non v’è cenno nella decisione impugnata e che non sono state localizzate se, come e quando proposte nei precedenti gradi di merito, non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale indugia – ai fini della individuazione dell’atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione relativamente alle sanzioni -non già sul momento in cui avvenne la notifica della cartella di pagamento (del tutto estraneo al thema decidendum) quanto, piuttosto, sulla data (a quello successiva) in cui l’ AGENZIA presentò istanza di insinuazione al passivo fallimentare;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ANDREA FILIPPOZZI al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna ANDREA FILIPPOZZI al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.300,00 (quattromilatrecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ANDREA FILIPPOZZI ,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel