Italian court declares tax litigation extinguished due to automatic listing in the tax court's schedule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the lower court confirmed the case's automatic inclusion in the tax court's schedule. The State argued that this listing, per the 2022 tax law, signifies the regular conclusion of the dispute without any pending objections. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for extinction were met, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198, 200 della legge n. 197/2022; When a tax dispute is automatically listed in the court's schedule under the new tax law, the litigation is deemed extinguished unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 32904/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro METALSIDER SPA CON SOCIO UNICO, rappresentata e difesa dall’Avv. ESCALAR GABRIELE, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 570/02/2019 depositata il 25/03/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PR