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Decreto — n. 31258/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 31258/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's judgment was legally correct. The case involved a dispute over the automatic termination of proceedings pursuant to Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022. The court affirmed that since the opposing party did not request a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code, the litigation ended without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 e 200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by operation of law if the parties do not request a hearing to fix a date for the judgment, leaving the costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinguishment automatic termination civil procedure law costs allocation hearing request statutory default litigation closure procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200, L. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25881/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difensa Dell’Avvocatura Generale Dello Stato. contro PALLAMANO CASARANO SRL IN LIQUIDAZIONE,DE MASI ANTONIO PARIDE, MONTE MAURIZIO, ISERNIA GIUSEPPE rappresentatie difesi dall' Avv. MELE MONGIO' DONATO avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.1447/23/2018 depositata il 07/05/2018 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/11//2023 Il Presidente