Cassation appeal dismissed for inadmissibility as factual errors require ordinary revocation, not cassation, under Italian civil procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer attempted to challenge a first-instance judgment via cassation rather than ordinary revocation. The taxpayer argued that the tax agency failed to prove receipt of the appeal notice, claiming the document existed in the file despite the lower court's finding of its absence. The court ruled that since the lower court positively ascertained the non-existence of the document, any error in this factual assessment must be corrected through ordinary revocation proceedings under Article 395 of the Civil Procedure Code, not via a cassation appeal under Article 360.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.: A party cannot file a cassation appeal alleging an error in the examination of a fact when the court of first instance has positively ascertained the non-existence of that fact; such errors must be challenged through ordinary revocation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.849/2018 R.G. proposto da : COLORU ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUCCIO GALIMBERTI, 27 INT. 3, presso lo studio dell’avvocato GENNARO MASSIMILIANO (GNNMSM73L01H501Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARI ANGELO (MRANGL51E16G317P) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 3043/2017 depositata il26/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2023 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Rilevato che:
1. Antonio Coloru ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha confermato la dichiarazione del primo giudice di inammissibilità del ricorso originario avverso una cartella di pagamento su avviso di liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale, per non essere stata data la prova della avvenuta notifica del ricorso medesimo all'Agenzia delle Entrate Riscossione non costituitasi (“La Commissione ritiene di confermare la pronuncia di inammissibilità dell'originario ricorso del giudice di prime cure attesa la correttezza della ricostruzione operata dalla luce del mancato deposito della cartolina A/R e della simultanea contumacia in primo grado dell'Agente della riscossione”).
La CTR ha poi aggiunto che la notifica della cartella -contestata dal contribuente a motivo della relativa impugnazione- aveva “raggiunto il suo scopo ai sensi dell'art.156 c.p.c. avendo messo il ricorrente nelle condizioni di conoscerla e impugnarla” e che l'eccezione di tardività della notificazione “in quanto effettuata oltre i termini di cui all'art.25, co.1, del d.P.R. 602/1972” era infondata posto che “tale disposizione si riferisce ai termini di decadenza entro cui notificare le cartelle recanti importi iscritti a ruolo a tutolo di imposte dirette, e, in assenza di specifico richiamo normativo, non è applicabile alla fattispecie dedotta nel presente giudizio che concerne imposta di registro, ipotecaria e catastale ...”; 2.l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso viene lamentato l' “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360. comma, 1, n.5. c.p.c. per l'erronea valutazione circa la mancanza di un documento essenziale per l'impugnazione”. Sostiene il ricorrente che, in realtà, al contrario di quanto affermato dalla CTR e dal giudice di primo grado, all'interno del fascicolo di primo grado vi era la “cartolina A/R”, attestante l'avvenuto ricevimento dell'atto di appello da parte dell'agente della riscossione;
2. il motivo è inammissibile. La verifica, da parte del giudice tributario della mancanza in atti del documento attestante l'avvenuta notifica del ricorso originario, costituisce oggetto di un positivo accertamento di fatto e pertanto, la parte, la quale lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il ricorso originario sull'erroneo presupposto che il suddetto documento non sia stato depositato, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n.4, cod. proc. civ. e non col ricorso per cassazione (v. tra molte, Cass.26 gennaio 2021, n.15629). In particolare, poi, non può proporsi ricorso per cassazione denunciando il vizio di omesso esame di un fatto (processuale), ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., a fronte della positiva affermazione, del giudice di merito, per cui quel fatto non esiste;
4. gli altri motivi di ricorso, con i quali vengono contestate le affermazioni fatte dalla CTR dopo l'affermazione di inammissibilità del ricorso sono a loro volta inammissibili per difetto di interesse (art. 100 cod. proc. civ.). Come già sottolineato, la CTR ha espressamente affermato che il ricorso originario doveva essere ritenuto inammissibile. Le ulteriori affermazioni devono ritenersi come mai fatte in quanto appunto ulteriori rispetto alla dichiarazione assorbente di inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio;
5. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 6 non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che l'Agenzia è rimasta intimata; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.