Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new legislative provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling on the automatic termination of proceedings. The case involved a dispute between the Italian Revenue Agency and a company regarding the reduction of tax judgment duration times. The court upheld the decision that the process ended by operation of law without a formal denial of the tax claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The tax litigation process is automatically extinguished upon the transmission of the list of judgments for closure, unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11977/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LO.MA. SRL, rappresentata e difes a dall'avvocato MANTINEO BRUNO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.1301/ 25/ 2020 depositata il 10/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO