Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 31247/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders losing party to pay procedural costs to tax agency.

Numero d'incarto Decreto — n. 31247/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, LTP Servizi Società Cooperativa in Liquidazione, voluntarily adhered to a settlement proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure without requesting a ruling. Consequently, the court ruled that the procedural costs must be borne by the withdrawing party, ordering payment of €1,500 to the Revenue Agency and an additional €1,500 to the Collection Agency.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal under Article 380-bis, the judgment is declared extinct, and the withdrawing party is condemned to pay the procedural costs of the cassation proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of judgment procedural costs cassation procedure settlement proposal Civil Procedure Code tax agency litigation restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
NAPOLI n.6103/2021 depositata il 21/07/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
per l’estinzione del giudizio e, quindi, di rinunciare allo stesso; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
NAPOLI n.6103/2021 depositata il 21/07/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2378/2022 R.G. proposto da : LTP SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TORTONA N 4, presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO (LTLSFN57B13H501P) rappresentato e difeso dagli avvocati D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN73A21L725A), AMATUCCI ANDREA (MTCNDR38R21F839W), AMATUCCI FABRIZIO (MTCFRZ68C01F839A) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n.6103/2021 depositata il 21/07/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato inoltre che è in atti istanza con la quale la parte ricorrente dichiara di aderire alla proposta ex art. 380 bis c.p.c. per l’estinzione del giudizio e, quindi, di rinunciare allo stesso; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Ritenuto infine che anche rispetto all’Agenzia delle entrate – Riscossione va riconosciuto il ristoro delle spese prenotate a debito in quanto patrocinata dall’Avvocatura dello Stato;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di Agenzia delle Entrate in eu ro 1.500,00 per compensi, oltrea spese prenotate a debito e in favore di Agenzia delle Entrate riscossione in euro 1.500 per compensi oltre a spese prenotate a debito. Così deciso i