Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders losing party to pay procedural costs to tax agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, LTP Servizi Società Cooperativa in Liquidazione, voluntarily adhered to a settlement proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure without requesting a ruling. Consequently, the court ruled that the procedural costs must be borne by the withdrawing party, ordering payment of €1,500 to the Revenue Agency and an additional €1,500 to the Collection Agency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal under Article 380-bis, the judgment is declared extinct, and the withdrawing party is condemned to pay the procedural costs of the cassation proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2378/2022 R.G. proposto da : LTP SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TORTONA N 4, presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO (LTLSFN57B13H501P) rappresentato e difeso dagli avvocati D'AGOSTINO VINCENZO (DGSVCN73A21L725A), AMATUCCI ANDREA (MTCNDR38R21F839W), AMATUCCI FABRIZIO (MTCFRZ68C01F839A) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
NAPOLI n.6103/2021 depositata il 21/07/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Considerato inoltre che è in atti istanza con la quale la parte ricorrente dichiara di aderire alla proposta ex art. 380 bis c.p.c. per l’estinzione del giudizio e, quindi, di rinunciare allo stesso; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Ritenuto infine che anche rispetto all’Agenzia delle entrate – Riscossione va riconosciuto il ristoro delle spese prenotate a debito in quanto patrocinata dall’Avvocatura dello Stato;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di Agenzia delle Entrate in eu ro 1.500,00 per compensi, oltrea spese prenotate a debito e in favore di Agenzia delle Entrate riscossione in euro 1.500 per compensi oltre a spese prenotate a debito. Così deciso i