Decreto — n. 31237/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2745/2022 R.G. proposto da : GISTECH INNOVATION SRL, cancellata da registro imprese il 9 febbraio 2015, pertanto non estinta ex art. 28 c. 4 d. Lgs. n. 175/2014, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANNÉO LUCANO N. 52, presso lo studio dell’avvocato GARZILLI MASSIMO (GRZMSM66P26H703H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 31237/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GISTECH INNOVATION SRL, cancellata da registro imprese il 9 febbraio 2015, pertanto non estinta ex art. 28 c. 4 d. Lgs. n. 175/2014, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANNÉO LUCANO N. 52, presso lo studio dell’avvocato GARZILLI MASSIMO (GRZMSM66P26H703H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2745/2022 R.G. proposto da : GISTECH INNOVATION SRL, cancellata da registro imprese il 9 febbraio 2015, pertanto non estinta ex art. 28 c. 4 d. Lgs. n. 175/2014, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANNÉO LUCANO N. 52, presso lo studio dell’avvocato GARZILLI MASSIMO (GRZMSM66P26H703H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
NAPOLI n.5912/2021 depositata il 14/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alspese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il