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Ordinanza — n. 31233/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to settlement via Law 197/2022, extinguishing the proceedings entirely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31233/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the respondent association paid the full tax debt and invoked the simplified settlement procedure of Law 197/2022. Although the tax agency argued for a violation of administrative law regarding VAT exemptions, the court prioritized the procedural termination caused by the payment. Consequently, the appeal was dismissed not on merits but because the subject matter of the controversy ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198 of Law 197/2022; Art. 46 of D.Lgs. 546/1992: When a taxpayer pays the full disputed amount and requests it, the tax proceedings are extinguished regardless of the merits of the appeal.

Parole chiave

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Law 197/2022 settlement extinction of proceedings tax dispute termination full payment extinguishment Cassation dismissal simplified procedure subject matter cessation contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 of Law 197/2022
546/1992 e dell’art. 132 n.
Art. 46 of D.Lgs. 546/1992
197 del 2022 e dell'art. 46 del d.lgs.
Art. 1, comma 186 of Law 197/2022
546/1992 e dell’art. 132 n.
Art. 1, comma 197 of Law 197/2022
546/1992 e dell’art. 132 n.
art. 25 comma 3 legge 133/199
148, comma 8 e) TUIR, dell’art. 25 comma 3 legge 133/199 nonché dell’art.
art. 2697 c.c
25 comma 3 legge 133/199 nonché dell’art. 2697 c.c.” (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299
anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata, in relazione all’analoga disciplina dettata dall’art.
Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826
anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv.
Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697
da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv.
Cass., Sez. 6-L, 29.1.2016, n. 1778
662193-01) – norma, peraltro, comunque non applicabile nella specie, per essere la parte ricorrente un’amministrazione dello Stato ammessa al beneficio della prenotazione a debito (Cass., Sez. 6-L, 29.1.2016, n. 1778, Rv.
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Testo completo

p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 8756 - 2022, propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro F.B.C. FINALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (C.F. 01116190099), in persona del legale rappresentante p.t.,rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.TI REMO DOMINICI ( remo.dominici@ordineavvgenova.it ) e LORENZO LODI (lorenzo.lodi@ordineavvgenova.it), presso i quali è elett.te dom.ta; -controricorrente - avverso la sentenza n. 756 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 01/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla F . B . C . FINALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.G. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2013, a fronte del disconoscimento dei requisiti soggettivi e oggettivi per godere delle agevolazioni di cui alla l. n. 398 del 1991; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Savona che, con sentenza n. 318/2019, accolseil ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Liguria, la quale, con sentenza n. 756, depositata il 01/10/2021 rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come la contribuente presentasse i requisiti per godere delle agevolazioni in questione, risultando “la programmata promozione dell’attività sportiva per varie categorie di soggetti nei diversi gradi di anzianità, l’assenza di scopo di lucro poiché le attività, ricomprendente quella meramente associativa, sono autofinanziate anche con l’organizzazione di tornei e sagre.

Inoltre la partecipazione all’organizzazione associativa è aperta a tutti i soci in possesso dei requisiti previsti nello statuto”; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso la F . B . C . FINALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del dlgs. 546/1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c….motivazione apparente o comunque perplessa” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. apoditticamente ritenuto sussistenti i presupposti per la fruizione del regime agevolato previsto per le a.s.d., senza considerare la pluralità, univocità e rilevanza di elementi di senso contrario emersi in sede di verifica ed offerti dall’Ufficio all’esame tanto dei giudici di prime cure, quanto della C.T.R.; che con il secondo motivo la difesa dell’ AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione degli artt. 148, comma 8 e) TUIR, dell’art. 25 comma 3 legge 133/199 nonché dell’art. 2697 c.c.” (cfr. ricorso, p. 13), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto sussistenti, nella specie, gli estremi per l’applicazione dell’esenzione contributiva prevista in favore della associazioni sportive dilettantistiche, nonostante la mancanza di prova – gravante sul contribuente – in ordine al rispetto degli adempimenti documentali e dichiarativi prescritti dalla richiamata normativa per usufruire di detto regime agevolato;

Rilevato che la società contro ricorrente ha depositato telematicamente (in data 9.10.2023) istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nella l. n. 197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando di essersi avvalsa della stessa, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate ed effettuando il pagamento dell’intero importo dovuto, corrisposto in un’unica rata; che l’art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 come modificato dall’ art. 20, comma 1, lett. c, deld.l. n. 34/2023, dispone che “ Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”, mentre il successivo art. 1, comma 197, prevede che “ Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”;

Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata, in relazione all’analoga disciplina dettata dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv.con mod. dalla l. n. 136 del 2018); che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01); che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01) – norma, peraltro, comunque non applicabile nella specie, per essere la parte ricorrente un’amministrazione dello Stato ammessa al beneficio della prenotazione a debito (Cass., Sez. 6-L, 29.1.2016, n. 1778, Rv. 638714-01);

P.Q.M.

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