Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling that the proceedings terminated automatically under new legislation. The appellant, La Rotonda Srl, challenged the decision against the Tax Agency, arguing against the automatic dismissal. The court upheld the lower court's finding that the procedural requirements for extinction were met, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The introduction of a list documenting the regular conclusion of proceedings pursuant to the new law automatically extinguishes the litigation, barring further appeals unless specific conditions for scheduling a hearing are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19268/2020 R.G. proposto da : LA ROTONDA SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato TARANTINO EZIO MARIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LECCE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.3002/24/2019 depositata il 07/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESS