Italian tax court declares tax litigation extinguished due to administrative listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the Agency's listing of the case under the new 2023 law. The taxpayer argued for a reduction in time limits, but the court found the administrative act sufficient to terminate the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the administrative register under the new 2023 law, the litigation is deemed extinguished unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 34537/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro BRUNATO MARCO, BRUNATO DANIELA, rappresentati e difesi dall’Avv. ZOCCARATO STEFANO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. VENETO n. 275/07/2019 depositata il 09/04/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PRO