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Decreto — n. 31215/2023 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure case dismissed as extinguished by law due to lack of opposition to tax debt listing.

Numero d'incarto Decreto — n. 31215/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because the tax authority's listing of the debt satisfied statutory requirements for case closure. The plaintiff argued for a hearing to contest the listing, but the opposing party contended that the law mandated automatic extinction upon such inclusion. The court ruled that since no party requested a hearing under the specific provision, the procedural extinction was legally effective and final.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax debt is listed for extinction proceedings and no party requests a hearing, the case is automatically extinguished without further judicial intervention.

Parole chiave

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procedural extinction tax debt listing automatic case closure lack of opposition civil procedure law contenzioso tributario differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15320/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, contro AUTOSERVICE DAYTONA SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. SIGNORIELLO GAETANO, nonché contro BRAFA EMANUELE, MEDICI GIULIANO, CARLINI MARCO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 2251/01/2019 depositata il 21/111/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO