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Ordinanza — n. 31214/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax audit, ruling no necessary joinder of partners is required for transparency tax assessments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31214/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Antincendio Sanal S.r.l. against a regional tax commission decision. The company argued that the lower court erred by failing to summon the company's partners in court, claiming this violated procedural rules regarding necessary joinder for transparency tax assessments. The court held that no necessary joinder exists between the company and its partners in such cases, as the partners' interests are merely dependent on the company's audit results.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs. 546/1992; Art. 101, 102 c.p.c.: In proceedings challenging a tax assessment against a shareholder of a capital company regarding excess income from participation, there is no necessary joinder between the company and its shareholders, only a dependency relationship.

Parole chiave

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transparency tax assessment necessary joinder of parties capital company shareholders procedural nullity tax audit appeal società di capitali sottrazione dell'iva difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 14 D.Lgs. 546/1992
civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D.Lgs.
Art. 101 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 14 D.Lgs. 546/92
civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D.Lgs. 546/92 e art.101 e 102 c.p.c." (cfr.
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
Il mancato intervento (in astratto) di uno dei soci della società di cui è stata predicata la ristretta base non comporta violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992"; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della ANTINCENDIO SANAL S .

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 4.1.2022, n. 94
Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2020, n. 21649
Cass., Sez. VI, 28 agosto 2017, n. 20507
21649; Cass., Sez. VI, 28 agosto 2017, n. 20507; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 426
Cass., Sez. V, 31 gennaio 2011, n. 2214
426; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2011, n. 2214).
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29767-2022, proposto da: ANTINCENDIO SANAL S.R.L. (C.F. 07006901214), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall'AVV. MARIO RAFFAELE DELL'AGLIO (marioraffaeledellaglio@avvocatinapoli.legalmail.it) , unitamente al quale èelett.te dom.to in ROMA, alla VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO, n. 143, presso lo studio dell'AVV. LUIGI RUSSO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4134/22/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla ANTINCENDIO SANAL S . R . L .un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2015, conseguenti al maggior reddito ascritto alla società predetta rispetto a quelli dichiarati; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 9415/2020, rigettò il ricorso; che l’ ANTINCENDIO SANAL S . R . L .propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 4134, depositata il 09/05/2022, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non si rendesse necessaria, nella specie, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, cui pure il maggior reddito fu imputato per trasparenza, trattandosi di ripresa operata nei confronti di una società di capitali a base ristretta; che avverso tale decisione la ANTINCENDIO SANAL S .

R . L . ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D.Lgs. 546/92 e art.101 e 102 c.p.c." (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. reso una sentenza nulla, disattendendo il motivo di appello concernente il difetto di integrità del contraddittorio (con conseguente nullità della decisione della C.T.P.), per non essere stati evocati in giudizio, e tanto fin dal primo grado, i soci, cui pure il reddito fu imputato per trasparenza; che il motivo è manifestamente infondato; che è sufficiente richiamare la recente Cass., Sez. 5, 4.1.2022, n. 94 (non massimata ed alla cui articolata motivazione si rinvia, quale precedente specifico sul punto, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) la quale, per quanto in questa sede rileva, ha ribadito (cfr. motivazione, p.

7) che "nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizialità- dipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci (Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2020, n. 21649; Cass., Sez. VI, 28 agosto 2017, n. 20507; Cass., Sez.

V, 10 gennaio 2013, n. 426; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2011, n. 2214). Il mancato intervento (in astratto) di uno dei soci della società di cui è stata predicata la ristretta base non comporta violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992"; Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della ANTINCENDIO SANAL S . R . L .,in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’ ANTINCENDIO SANAL S . R . L ., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ANTINCENDIO SANAL S . R . L ., dell’ulteriore i