Italian tax court declares tax litigation extinguished due to procedural listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a decree by the Regional Tax Court. The Regional Court ruled that the case was formally listed in an official directory under Article 40, Paragraph 3 of Legislative Decree No. 13/2023, which mandates the reduction of time for declaring the extinction of legitimacy judgments. Consequently, the court held that the process had terminated according to Article 1, Paragraphs 186 and 200 of Law No. 197/2022, leaving the State's appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186 e 200, l. n. 197/2022: When a tax dispute is formally listed in the statutory directory for extinction proceedings, the litigation is deemed extinguished, terminating the legal relationship between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12846/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro IMPRESA COLETTO SRL,rappresentata e difes a dall’ avvocato MARINI GIUSEPPE, unitamente all'avvocato ARTICO RICCARDO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.1028/08/2018 depositata il 27/09/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC