Court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new procedural law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the transmission of a document to the tax agency. The plaintiff argued for a hearing, but the defendant contended that the procedural law mandated automatic termination upon such transmission. The court ruled that the specific statutory provisions governing the extinction of proceedings took precedence, rendering the request for a hearing unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a document confirming the regular conclusion of a case is transmitted to the tax authority, the proceedings are automatically extinguished without the need for a hearing request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20377/2020 R.G. proposto da: CAPOMULINI SRL, rappresentata e difesa dall’Avv. LIBRANTI ANDREA, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 6486/13/2019 depositata il 11/11/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P